L’assemblea dei condomini con la stessa maggioranza necessaria alla sua elezione, senza necessità di uno specifico punto all’ordine del giorno può in qualunque momento revocare il mandato conferito, anche senza specifica motivazione.
Il mandato dell’amministatore ha durata di un anno e deve essere riconfermato ad ogni assemblea ordinaria che si tiene annualmente.
L’assemblea ordinaria è annuale, va convocata entro sei mesi dalla chiusura della gestione e deve prevedere la presentazione e l’approvazione del rendiconto annuale, oltre alla nomina dell’amministratore per il nuovo anno. Le assemblee straordinarie sono convocate ogni volta che ce ne sia bisogno.
Nell’ambito dei suoi poteri sulle cose comuni, l’amministratore può scegliere le ditte fornitrici di servizi, l’assemblea ha il compito di vigilare approvando o meno il suo operato nell’assemblea di fine anno.
Uno degli obblighi dell’amministratore è riscuotere le quote dovute da tutti i condomini entro sei mesi dalla chiusura della gestione. Entro tale data è opportuno che egli abbia provveduto a sollecitare almeno due volte il pagamento del saldo dovuto. Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto d’ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione. Questo garantisce la continuità dei servizi per il condominio tutto.
Ogni singolo condomino ha il diritto di consultare in ogni momento la documentazione relativa alla gestione e alle spese sostenute. I condomini hanno quindi il potere e l’interesse a vigilare sull’operato dell’amministratore.
Contrariamente a quanto pensano i più il condominio è costituito dalle parti comuni dell’edificio e non dai proprietari delle singole unità immobiliari; il condominio si costituisce nel momento in cui sono presenti almeno due proprietari distinti aventi la comunione su parti comuni dell’edificio. La legge fissa a otto il numero massimo di condomini che possono fare a meno dell’amministratore e i condomini fino a dieci condomini possono fare a meno del regolamento di condominio
L’amministratore ha l’obbligo di redigere il bilancio in modo chiaro e comprensibile. È tenuto a chiarire a ogni interessato il reale significato di ogni voce di spesa, inoltre deve esibire il relativo documento attestante il pagamento.
La legge vieta all’amministratore di rappresentare i condomini in assemblea, le deleghe all’amministratore sono da considerarsi nulle e quindi inutili ai fini dei quorum assembleari.
Le delibere annullabili sono contestabili entro trenta giorni da quando l’interessato ne è venuto a conoscenza. Per tanto il condomino astenuto o contrario in assemblea, in caso di delibera annullabile, ha trenta giorni a partire dalla data di svolgimento dell’assemblea per far ricorso all’autorità giudiziaria, il condomino assente dalla data di notifica del verbale.
La pubblicazione dei dati sul web non è obbligo di legge e la legge non specifica quali dati debbano essere pubblicati. Noi lo consideriamo uno strumento utile anche all’amministratore e lo offriamo gratuitamente a tutti i nostri condomini.